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Dis-Coll

Dis-Coll

Indennità di disoccupazione per collaboratori, assegnisti di ricerca e dottorandi

La Dis-Coll è un’indennità di disoccupazione mensile per collaboratori, assegnisti di ricerca e dottorandi che abbiano perso involontariamente il lavoro. Tale indennità è, quindi, erogata mensilmente a sostegno del reddito di alcune categorie di lavoratori in condizione di disoccupazione.

A chi spetta la l’indennità di disoccupazione Dis-Coll? Requisiti

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a lavoratori con particolari requisiti che si trovino in stato di disoccupazione contro la propria volontà.

Viene erogata quindi, su domanda, a:

  • collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) anche a progetto
  • assegnisti di ricerca
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio

che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

Inoltre, dal 2019, per inviare la domanda di Dis-Coll (per i periodi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019) l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).

Chi non ha diritto alla Dis-Coll?

Non hanno diritto alla Dis-Coll:

  • i collaboratori titolari di pensione;
  • i titolari di partita IVA;
  • gli amministratori, i sindaci o  i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Qual è l’importo della Dis-Coll?

La Dis-Coll ha un importo pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a quanto stabilito dall’Inps sulla base della rivalutazione annuale della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente.

Durata e decorrenza della Dis-Coll

La DIS-COLL ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

Qualora sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL, non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

La DIS-COLL  inoltre decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque entro i termini di legge.

La Dis-Coll dà diritto a contribuzione?

No, la fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Quando non ho più diritto alla Dis-Coll? Motivi di decadenza

L’Inps ha stabilito dei motivi di decadenza della Dis-Coll che portano a non avere più diritto alla stessa. Questi sono:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
  • partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).

Quando e come inviare la domanda di Dis-Coll?

Se si posseggono tutti i requisiti finora elencati, la domanda di Dis-Coll va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio.
Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

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