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Agevolazione del 2/3% dopo la circolare 7/23 inps :procedura di controllo inps uni-emens non allineata alla prassi

Agevolazione del 2/3% dopo la circolare 7/23 inps :procedura di controllo inps uni-emens non allineata alla prassi


A cura del dott. Roberto Vinciarelli

Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto – con i medesimi criteri e modalità – nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Laddove la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, l’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con circolare 7/23, l’inps fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Come previsto dalla citata disposizione, l’esonero a carico dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), è riconosciuto:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Box1

Box 1/ Retribuzione corrente

Retribuzione ordinaria/ imponibile previdenziale

se corrispondo arretrati/premio (anche pdr)/aumento imponibile mese;


Esempio

Retribuzione ordinaria di marzo-imponibile previdenziale- 1000 euro/ dipendente pinco/applicazione del 3%;

9,19-3=6,19/61,9 contributi a carico dipendente;

1000 x6,19=61,9/contributi c/dipendente;

codice uniemens 98

Esempio

retribuzione ordinaria di aprile 2000/ dipendente pinco /applicazione 2%

9,19-2=7,19/143,8 contributi c/dipendente;

2000 x 7,19%= 143,8 contributi c/dipendente;

codice uniemens 94

Esempio

Retribuzione ordinaria di maggio/ dipendente pinco / 3000

9,19/275,7 contributi c/dipendente;

3000 x9,19%=257,7 contributo c/dipendente;

Box 2

Tredicesima/mensilità;

Casi di erogazione tredicesima:

ipotesi 1/ x rateo mese( se <160/ >160 e fini 224/>224)

ipotesi 2/ a 10 ratei mensili : a)+b)+c);

  • inizio rapporto in corso anno/ esempio assunto 1/3/2023 ( se fino 160 x10=1600-3%/ se > 160 x10=1600 e fino 224 x10=2240 – 2%/ >224 x10=2240 no agevolazione);
  • fine rapporto il 31 ottobre 2023 -se erogazione 10 ratei tredicesima ad ottobre(se fino 160 x10=1600 -3%/ se > 160 x10=1600 e fino 224 x10= 2240 – 2%/ >224 x10=2240 no agevolazione);
  • rapporto tutto l’anno (1/ 1 -31/12) non maturazione di 2 ratei mesi (2mesi cigo sospensione esempio marzo e aprile 2023)-( se fino 160 x10=1600-3%/ se > 160 x10=1600 e fino 224 x10=2240- 2%/ >224 x10=2240 no agevolazione).

ipotesi 3/ 13 piena (12 ratei mese erogati a dicembre)/(se fino a 1923-3% /se >1923 ed entro 2692-2%/>2692)

Problemi sulla procedura di controllo uniemens: non allineata alla circolare inps 7/23

Esempio:
mese di febbraio/retribuzione ordinaria di 2000/ abbattimento al 2%(>1923/ ma minore 2692);
rateo di 13 erogato a febbraio di 100 euro < di 160 /abbattimento del 3%;

Per la procedura di controllo il codice 94 -abbattimento 2% su retribuzione ordinaria/è incompatibile con il codice 100-abbattimento 3% sul rateo 13;


Quindi la procedura di controllo non accetta la agevolazione del 2% sulla retribuzione ordinaria/ e del 3% sulla tredicesima(il rateo mese);

quindi lo stesso dipendente non può avere nello stesso mese al contempo il beneficio del 2%(sulla retribuzione ordinaria)/e del 3%(sul rateo di tredicesima) anche se questo è perfettamente legittimo alla luce della circolare 7/23 inps e alla luce della normativa.

Si spera che la procedura di controllo venga allineata alla circolare 7/23 inps.

Fonte: Redazione TFDI

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