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Assegno Unico 2023: non necessaria nuova domanda

Assegno Unico 2023: non necessaria nuova domanda

Per l’Assegno Unico del 2023 non sarà necessaria nuova domanda. Questo vale sia nei casi in cui la domanda sia già stata presentata e accolta tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023, sia nei casi in cui, quindi, l’Assegno Unico per figli a carico sia stato già erogato.

Ciò significa che se tale richiesta non è stata respinta, né revocata, né decaduta, oppure non è stata oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare l’Assegno Unico d’ufficio, cioè automaticamente.

Invece, nei casi di domande “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione dell’Assegno Unico inizierà al termine delle verifiche previste per ogni caso, sempreché l’esito sarà positivo.

A comunicarlo la Circolare INPS n.132/2022, la quale sottolinea che sarà comunque necessario, anche nei casi di domanda accolta e assegno già erogato, presentare nuova DSU 2023, in modo da ottenere, dal mese di marzo 2023, “gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati”.

Ad ogni modo, l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continuerà a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, mentre a partire da marzo 2023, nel caso non si presenti nuova DSU, gli importi erogati saranno al minimo stabilito, come da normativa.

Infine, se si presenta nuova DSU entro il 30 giugno 2023, gli importi già erogati saranno rivalutati a partire da marzo 2023, quindi verranno corrisposti gli eventuali arretrati calcolati a partire da questo mese.

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Modifica dati per l’Assegno Unico

La modifica dei dati per l’Assegno Unico è necessaria, da parte del cittadino, nel caso in cui fossero intervenute variazioni nelle informazioni già comunicate in sede di prima domanda di assegno.

Ciò significa che, nei casi in cui, rispetto alla domanda già inviata:

  • sia nato un altro figlio;
  • sia necessario modificare o inserire nuove informazioni sulla disabilità del figlio;
  • sia necessario modificare le informazioni sulla frequenza scolastica o sul corso di formazione frequentato dal figlio maggiorenne (tra i 18 e i 21 anni),
  • sia intervenuta nel frattempo la separazione o il matrimonio (coniugio) dei genitori;
  • siano stati modificati i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • siano variate le condizioni di spettanza di eventuali maggiorazioni dell’importo dell’assegno unico, stabilite dagli art. 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • si voglia cambiare la modalità di pagamento del beneficio familiare

è necessario che il richiedente intervenga e modifichi tempestivamente la domanda di Assegno Unico già inviata, in modo che l’INPS possa avviare le apposite verifiche ed erogare l’assegno sulla base delle nuove informazioni.

Chi deve inviare una nuova domanda di Assegno Unico?

La nuova domanda di Assegno Unico deve essere inviata, anche attraverso il nostro patronato INPAS Confsal, da chi non ha mai beneficiato di tale misura di sostegno alle famiglie, ma anche da chi ha inviato già una domanda ma questa si trova in uno dei seguenti stati:

  • “Respinta”;
  • “Decaduta”;
  • “Rinunciata”
  • “Revocata”

La Circolare INPS n.132/2022 ricorda inoltre che “per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa

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