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Buoni Carburante e Decreto Ucraina

Buoni Carburante e Decreto Ucraina

Buoni Carburante e Decreto Ucraina
Anno 2022 DL 21/22 art. 2
Il decreto legge 21/2022(Decreto Ucraina) prevede la possibilità per i datori di
lavoro (azienda del settore privato), di cedere ai propri dipendenti buoni
carburante esenti da imposte e contributi per un valore non superiore a 200
Euro, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 51, c. 3 del TUIR.
Il provvedimento di cui sopra, in vigore dal 22/3/2022, recita: “Per l’anno
2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo
gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di
carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore non concorre alla formazione del
reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR”.
La relazione illustrativa che accompagna il decreto in questione precisa che per
il 2022 il valore dei buoni benzina offerti gratis ai dipendenti non concorre, per
l’ammontare di € 200 a persona, ulteriori rispetto alla soglia prevista
attualmente pari ad € 258,23, alla formazione del reddito, in base all’articolo 51,
comma 3 del TUIR.
Il buono carburante di € 200 è quindi cumulabile con il regime di cui sopra,
relativo a beni e servizi di modico valore esenti previdenzialmente e fiscalmente
fino al limite di € 258,23 all’anno per dipendente.
Art. 51, c. 3, D.P.R. 917/1986 :
Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le
disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi contenute nell’articolo 9.
Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai
dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla
stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Per cui il dipendente potrebbe ricevere nell’anno 2022:
€ 200 euro esclusivamente in buoni benzina + € 258,23 (di beni e servizi di
modico valore tra i quali ad esempio buoni benzina o buoni spesa + il valore
convenzionale dell’auto assegnata ad uso promiscuo), per un totale di € 458,23
in esenzione previdenziale e fiscale, ad personam.
Si ricorda che se il contatore dell’articolo 51 c. 3 eccede i 258,23 Euro, tutto
diventa imponibile fin dal primo centesimo.
Si ritiene che il buono dei 200 euro sia assegnabile ad personam e non richieda
la generalità categoria di dipendenti per la esenzione previdenziale e fiscale.
La norma è scritta in modo atecnico in quanto afferma che:
1) possono consegnare il buono benzina ai loro dipendenti solo le aziende
private (sono escluse le non imprese/come gli studi professionali?);
Il legislatore individua nelle “aziende” del settore privato i soggetti che possono
decidere (non si tratta, ovviamente, di un obbligo, ma di una facoltà) di
erogare ai propri dipendenti buoni carburante esenti, nel limite massimo di €
200,00. L’utilizzo del termine “Aziende”, anziché “imprese”, è termine atecnico
per cui non è chiaro se i datori di lavoro/non imprese (es studi professionali)
possano consegnare il buono benzina in esenzione
2) possono essere beneficiari del buono benzina solo i dipendenti.
Sembrerebbero dunque esclusi i collaboratori-amministratori/e tirocinanti
percettori di redditi assimilato).
Beneficiari dell’agevolazione sono i lavoratori (tutte le categorie) titolari di
contratto di lavoro dipendente (tempo indeterminato, determinato, tempo
parziale, apprendistato, intermittente), compresi i soci di cooperativa con
contemporaneo rapporto di lavoro subordinato.
Non è chiaro se il buono benzina si possa consegnare agli
amministratori / collaboratori (percettori di reddito assimilato art. 50
c.1 lett. c bis) o ai tirocinanti (percettori di reddito assimilato art. 50
c.1 lett. c).
Non è chiaro se sia possibile convertire il premio detassabile (entro il tetto
massimo dei 3.000 euro) in 200 euro di buoni benzina (attualmente è possibile
convertirlo nei 258,23 ovvero nei beni e servizi di modico valore).
Non è chiaro nel caso di consegna nell’anno 2022 di un buono benzina di 600
Euro se:
1- tutti i 600 Euro siano imponibili;
2- 200 Euro siano esenti con il DL 21/22, mentre gli altri 400 siano imponibili
con le regole dei 258,23 (visto che 400>258,23-tutto diventa imponibile).
Si ritiene applicabile quest’ultima ipotesi.
Esempio 1
€ 300 buono carburante + € 100 buono spesa
€ 200 esente (DL 21) + € 200 esente con art. 51 c.3
Esempio 2
€ 200 buono carburante + € 258,23 buono spesa
€ 200 esente (DL 21) + € 258,23 esente con art. 51 c.3;
Esempio 3
€ 600 buono carburante;
€ 200 esente con DL 21 + € 400 imponibile con art. 51 c.3;
Esempio 4
€ 300 buono carburante + € 258,23 buono acquisto
€ 200 esente con DL 21 + € 358,23 imponibile con art. 51 c.3;
Esempio 5
€ 300 euro buono carburante +€ 2.000 imponibile convenzionale
(auto uso promiscuo)
€ 200 esente con DL 21/22 + € 2.100 imponibile con art. 51 c.3.
Il buono benzina si può gestire con il voucher multiuso dell’articolo 6 del DM 25/
3/2016 (nominativo/non monetizzabile/non cedibile a terzi).
DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA
Al pari dei benefit di cui al comma 3, dell’art. 51, del TUIR, il costo per l’acquisto
dei buoni è interamente deducibile dal reddito d’impresa.
RAPPORTI CONTEMPORANEI
Esempio 1
Datore a) consegna 100 Euro buono benzina/al dipendente nel 2022;
Datore b) consegna 100 Euro buono benzina/al dipendente nel 2022;
Esente € 200 (DL 21) – tetto integralmente utilizzabile dei 258,23 Euro (art.51
c.3);
200 Euro/limite anno/su dipendente;
il tetto dei 258,23 Euro è completamente disponibile sul dipendente;
Esempio 2
datore a) consegna 300 Euro buono benzina al dipendente nel 2022;
datore b) consegna 300 Euro buono benzina al dipendente nel 2022;
200 Euro esente (DL 21) – 400 Euro imponibili previdenziali/fiscali (vedi art. 51
c. 3 > Euro 258,23).
RAPPORTI CHE SI SUCCEDONO NEL TEMPO
Esempio 1
Datore a) consegna 100 Euro buono benzina al dipendente /rapporto cessa al
30/6/2022;
Datore b) consegna 100 Euro buono benzina al dipendente /rapporto dal 1/9/
2022 al 31/12/2022;
Esente € 200 (DL 21) / tetto integralmente utilizzabile dei 258,23 (art. 51 c.3
TUIR);
comunicazione al datore b) di aver ricevuto buono benzina dal datore a) di €
100;
Comunicazione non prevista da norma.
Esempio 2
Datore a) consegna 200 Euro buono benzina al dipendente /cessazione del
rapporto in data 30/6/22;
riassunzione del dipendente dal datore b) in data 1/9/22 che consegna € 250
buono benzina nel 2022;
200 Euro esente (con DL 21/22) presso primo datore / 250 euro esente presso
il secondo datore con art. 51 c.3;
LUL / CU
E’ consigliato gestire i 200 euro buoni benzina con una voce a parte del LUL
(figurativo/esente previdenzialmente-fiscalmente); si ritiene che nella CU 2023
venga istituita una casella apposita per ospitare il buono benzina.
INTERPRETAZIONE ANALISI NORMATIVA VALIDA SOLO PER IL 2022
200 Euro di buono benzina sono una franchigia di esenzione
previdenziale/fiscale annua per il dipendente, mai assoggettata a
tassazione-contribuzione, che ospita i soli buoni carburante (es. benzina / gpl /
metano ecc..) ovvero ulteriore rispetto al contatore dei 258,23 (art. 51 c.3).
Il buono carburante che eccede i 200 Euro in ragione di anno sul dipendente (il
buono carburante è sempre esente previdenzialmente / fiscalmente nei limiti di
200 euro annui con il DL 21/22 art. 2) va nel contatore dei 258,23 che contiene
oltre al carburante, altri beni e servizi di modico valore, quali ad esempio i buoni
spesa/voucher multiuso/valore convenzionale di auto ad uso promiscuo.
Se il contatore dei 258,23 (art.51 c.3) eccede questa soglia lo stesso diventa
imponibile integralmente (non solo la eccedenza rispetto a 258,23), fermo
restando che il tetto dei 200 euro in base al DL 21/22, art. 2, rimane esente.
Nel caso in cui il tetto di cui all’art. 51 c. 3 si contenga entro la soglia dei 258,23
(lo stesso rimane esente), si ritiene applicabile prudenzialmente la disciplina
del DL 21 solo ai buoni carburante consegnati dal 22/3 al 31/12/ 2022.
E’ prudenziale, per come è scritta la legge, applicare il DL 21/22 solo ai buoni
benzina, gpl, metano e non alle ricariche elettriche (anche se è paradossale
questa impostazione).

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